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Coppa: Accolto il reclamo della Castelnuovese

4/10/2012 – Assegnata la vittoria per 3-0 alla Castelnuovese

E’ stato accolto il reclamo della USD Castelnuovese relativamente all’utilizzo del giocatore Fettolini durante la gara di ritorno del I turno di Coppa Italia Castelnuovese-SangiovanniValdarno.

La Castelnuovese dunque accede al II turno dove incontrerà, in gara unica, la Baldaccio Bruni. Il match si disputerà al Luca Quercioli in data mercoledì 17 ottobre.

Ecco un estratto del comunicato n. 21 del CRT:

RECLAMO DELL’U.S.D. CASTELNUOVESE AVVERSO REGOLARITA’ GARA CASTELNUOVESE/SANGIOVANNIVALDARNO DEL 19.9.2012 (0-2).
La societa’ U.S.D. Castelnuovese, relativamente alla gara Castelnuovese/SanGiovanniValdarno del 19.9.2012 chiede la declaratoria della punizione sportiva per 0-3 in danno della societa’ SanGiovanniValdarno per la partecipazione irregolare alla stessa, nelle fila della societa’ SanGiovanniValdarno del calciatore Fettolini Marco, sebbene questi risultasse squalificato in Coppa Italia per due residue giornate di squalifica, come da C.U. n. 12 dell’8 settembre 2011, con l’obbligo quindi al calciatore di scontare la residua squalifica nelle prime due gare ufficiali di Coppa Italia; ed avendo il calciatore in questione non preso parte alla prima di Coppa Italia e cioe’ SanGiovanniValdarno/Castelnuovese ma avendo giocato nella seconda di Coppa, Castelnuovese/SanGiovanniValdarno ne sottolinea la posizione irregolare, non avendo scontato l’ulteriore giornata di squalifica.
Il reclamo e’ ammissibile.
Ricorda infatti questo Giudice Sportivo Territoriale che col C.U. n. 12 dell’8 settembre 2011 veniva pubblicata l’esclusione della societa’ C.U. N. 21 del 4/10/2012 – pag. 693 SanGiovanniValdarno dalla manifestazione della Coppa Italia; che ai sensi dell’art. 19 comma 11.1 C.G.S. le sanzioni disciplinari inflitte ai tesserati in relazione alle gare di Coppa Italia o Coppe Regionali si scontano nelle rispettive competizioni per cui il calciatore Fettolini Marco ha partecipato alla gara di cui all’oggetto senza averne titolo in quanto la squalifica sopra indicata non era stata
interamente scontata.
Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Castelnuovese di Castelnuovo dei Sabbioni (AR) infligge alla Societa’ A.S.D. SanGiovanniValdarno la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata, l’ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00) escludendola altresi’ dal prosieguo della manifestazione.
Squalifica per UNA giornata ulteriore di Coppa il giocatore Fettolini Marco ed infligge l’inibizione per mesi UNO al sig. TARGI Omar quale Dirigente accompagnatore ufficiale. Ordina non addebitarsi la tassa.

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